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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
I versamenti dell’ICI possono essere effettuati:
ACCONTO: pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, da versare entro il 16 giugno SALDO: pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, da pagare entro il 16 dicembre
Il pagamento complessivo dell’importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. I versamenti d’imposta non devono essere eseguiti quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad euro 12,00. • Informazioni generali sull'I.C.I. • L’I.C.I. e la MULTIPROPRIETÀ • Aliquote I.C.I. anni precedenti
Informazioni generali sull’ICI 1. CHI È TENUTO AL PAGAMENTO Il contribuente che deve pagare l’ICI è il proprietario di immobili (case, fabbricati industriali, terreni fabbricabili, negozi) oppure chi, anche non residente nel territorio dello Stato, gode del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie su un immobile. Per gli immobili in leasing, il soggetto tenuto al pagamento dell’ICI è il locatario. Gli inquilini non sono tenuti al pagamento dell’ICI. 2. CALCOLO DELL’IMPOSTA Per calcolare l’imposta è necessario: 1) determinare la base imponibile, ricavata dal valore dell’immobile secondo i seguenti parametri: - per i fabbricati si moltiplica la rendita catastale aumentata del 5%, per il coefficiente moltiplicatore stabilito in: 100 per le categorie A, B, C (escluse A/10 e C/1), 50 per le categorie A/10 e D, 34 per la categoria C/1; - per le aree fabbricabili, la base imponibile è il valore venale in comune commercio (al fine di agevolare l’individuazione della base imponibile il Consiglio comunale ha determinato orientativamente i valori delle aree fabbricabili, consultabili sul sito internet del Comune o presso gli uffici comunali); 2) applicare alla base imponibile le aliquote stabilite anno per anno dal Comune. L’imposta va rapportata alla quota di possesso e ai mesi di titolarità del diritto reale; la frazione di mese superiore a 14 giorni si computa come mese intero. 3. ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE E DETRAZIONE L’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze è pari al 4 per mille con una detrazione corrispondente all’ammontare dell’imposta dovuta, che annulla di fatto l’ICI per queste tipologie di immobili. Pertanto chiunque possieda solamente l’abitazione dove risiede (residenza anagrafica) e risulti eventualmente proprietario di locali destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, come ad esempio garage, cantine, depositi, ecc., non è più tenuto al pagamento dell’imposta. 4. ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI DATE IN USO GRATUITO A FAMILIARI Le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il I° grado, nonché fratelli e sorelle, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni è applicata l’aliquota prevista per le abitazioni principali. Per il coniuge non assegnatario, che sia in tutto o in parte titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento dell’immobile, è assimilabile all’abitazione principale l’unità immobiliare assegnata all’altro coniuge a seguito di provvedimento di separazione coniugale o di divorzio. Sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa sia tenuta a disposizione. 5. RIDUZIONE DELL’IMPOSTA È prevista la riduzione del 50% dell’ICI nel caso che il fabbricato sia dichiarato inagibile o inabitabile. La riduzione è applicabile solo se il fabbricato non risulti utilizzato e limitatamente al periodo dell’anno nel quale sussistono le condizioni di inagibilità o inabitabilità. Per le modalità di applicazione della riduzione consultare il Regolamento comunale sull’ICI pubblicato sul sito internet del Comune o contattare gli uffici comunali. 6. DICHIARAZIONI La dichiarazione ICI, nei casi in cui risulti obbligatoria, deve essere presentata al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile oppure siano intervenute le variazioni previste e ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati. 7. RAVVEDIMENTO OPEROSO Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze il versamento dell’imposta, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato. Tuttavia, resta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi dell’istituto del “ravvedimento operoso”, pagando nei 30 giorni successivi alla scadenza di legge l’imposta, gli interessi moratori sull’imposta calcolati giornalmente al tasso legale e una sanzione pari al 3,75 per cento sull’ammontare dell’imposta tardivamente versata. Se il versamento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro un anno dalla scadenza del termine stabilito per il versamento, la sanzione è pari al 6%. Il pagamento va effettuato utilizzando lo stesso modello previsto per versare l’ICI ordinaria.
Valori aree fabbricabili (deliberazione consiliare n. 57 dd. 27/12/2005) Individuazione aree fabbricabili desunte dal Piano Regolatore Generale adottato in via definitiva il 23/10/2003, approvato dalla G.P. in data 04.02.2005 con deliberazione n. 122 ed entrato in vigore il 23/02/2005 e determinazione del relativo valore venale ai fini del potere di accertamento ICI (€/mq) con base anno 2006 e successivi qualora non si deliberi diversamente.
Per quanto concerne l’indice di fabbricabilità i valori dovranno essere adeguati alle seguenti maggiorazioni percentuali:
Sui valori stabiliti, per le fattispecie sottoriportate, vengono applicate le seguenti RIDUZIONI, comunque non cumulabili:
Le riduzioni per superfici inferiori al lotto minimo non vengano applicate qualora vi siano lotti contigui non edificati, a destinazione residenziale (di completamento, di nuovo impianto, per Piani Attuativi), a destinazione alberghiera, aree produttive di livello comprensoriale e locale, aree commerciali integrate, aventi il medesimo proprietario o di proprietà del coniuge in comunione legale, la cui superficie complessiva superi le dimensioni del lotto minimo, nonché nei casi previsti dall’art. 4.3 del PRG in vigore.
L’art. 19 della legge 23.12.2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha disposto
che per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo
parziale (multiproprietà) il versamento dell’ICI è effettuato
dall’amministratore del condominio o della comunione con diritto di rivalsa sul
soggetto titolare dei diritti di cui sopra.
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